Le motivazioni della Corte d’appello su Sangiorgio

Confermati i due anni di inibizione… Il “thema decidendum”… La tesi difensiva… La non necessità di andare oltre ogni ragionevole dubbio…

La Corte Federale d’Appello ha rigettato il ricorso proposto da Michelangelo Sangiorgio avverso ai due anni di inibizione comminati dal Tribunale Federale. Sono state pubblicate le motivazioni di quest’altra sentenza, vediamo nel dettaglio gli elementi nuovi.

PUNTO DI PARTENZA. Il tema è quello di cui si è scritto tanto: l’accusa di presunta sostituzione di persona. Secondo le indagini della Polizia postale, Sangiorgio avrebbe attivato un’e-mail a nome dell’istruttrice arbitri Cinzia Savoca e avrebbe inviato un’e-mail con un articolo dai toni pesanti sulla Fip Sicilia e sull’ex presidente Antonio Rescifina. I destinatari sarebbero stati i presidenti di altri comitati Cia regionali e l’ip da cui è stata inviata sarebbe associata alla sede della Croce rossa, dove Sangiorgio era di turno come volontario. Il presidente della FIP Catania è stato sospeso, gli è stata confermata la sospensione e poi inibito.

L'”ATTO DI RECLAMO”. Il 18 giugno, Sangiorgio presenta ricorso, chiedendo l’annullamento dell’inibizione a due anni o la riduzione. Nell’udienza dell’11 luglio, è stata chiesta copia dell’indagine archiviata della Procura federale nata da un esposto dello stesso Sangiorgio contro Rescifina e dell’esame dei testimoni Mariacristina CorrentiRoberto Gugliotta. Nei reclami, si fa riferimento anche alla querela del 19 ottobre 2015 contro ignoti presentata da Francesco Rescifina e archiviata.

IL “THEMA DECIDENDUM”. «La condotta ascritta al Sangiorgio – si legge nelle motivazioni – è unicamente quella di avere attivato in modo abusivo la casella di posta elettronica cinza.savoca71@gmail.com, utilizzata per inviare ai presidenti regionali del Cia una mail dal contenuto diffamatorio nei confronti del presidente regionale Fip Antonio Rescifina». La Corte d’Appello afferma di doversi occupare solo di questo e sulle conseguenti indagini della Polizia postale; perciò ha rigettato «l’allagamento e la integrazione dell’attività istruttoria così come richiesta dal predetto».

LA SENTENZA. «Il complesso degli elementi probatori a carico del Sangiorgio – proseguono i componenti della Corte -, per come evidenziati dal Tribunale Federale, appare tale da giustificare pienamente l’affermazione della responsabilità disciplinare dello stesso in relazione al fatto contestato». I punti che fanno confermare la decisione alla corte sono la fruizione della connessione della sede della Cri; il volontariato prestato dal presidente Fip Catania proprio nella notte dell’invio dell’email, in cui era unico operatore; la conoscenza di alcune informazioni e la conflittualità con Rescifina.

LA TESI DIFENSIVA. «Il reclamante ha prospetto la tesi di essere stato vittima di un vero e proprio complotto da parte di soggetti, peraltro non identificati, i quali avrebbero creato la situazione… al precipuo fine di far coinvolgere il Sangiorgio dapprima in un procedimento penale e, successivamente, in un procedimento disciplinare, il tutto per metterlo nelle condizioni di non poter partecipare alle elezioni del comitato regionale Fip». La Corte d’Appello giudica questa tesi «priva di oggettivi riscontri», «trattasi… di mere considerazioni teoriche non supportate da alcun elemento di prova». Si parla anche della pubblicazione dello stesso articolo su Facebook prima dell’invio delle e-mail, ma anche questo punto è giudicato «non rilevante». Le deduzioni della Corte si basano anche sulla giurisprudenza del Coni, che sancisce che sia sufficiente un quadro probatorio, anche se non vada al di là di ogni ragionevole dubbio.

FIP CATANIA. Con quest’ultimo passaggio, sembra necessario andare ad elezioni nel comitato provinciale Fip, che è retto da Sangiorgio sin dal 2004. Ci sono ancora molti nodi da sciogliere.

Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86

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