«La ricostruzione degli eventi» della difesa «non è condivisibile»… La presenza di Sangiorgio nella sede della Cri… L’aggravante… Le parole dell’avv. Cantarella…
Il Tribunale Federale ha emesso le motivazioni per cui il presidente della Fip provinciale, Michelangelo Sangiorgio, è stato inibito per due anni. Il tutto scaturisce dalla denuncia contro ignoti e dall’indagine della Polizia postale, che ha dato avvio al processo penale per sostituzione di persona riguardante l’invio di e-mail da un account riconducibile all’istruttrice arbitri Cinzia Savoca. La sospensione cautelare era stata confermata dal tribunale con motivazioni che ora sono state approfondite e ampliate.
LA TESI DIFENSIVA. La memoria difensiva del dirigente del Cus parlava di «lacunosità… delle indagini» e di ritenere di essere «vittima di un piano architettato da terzi con il fine di non permettergli l’elezione a presidente regionale della Sicilia». Il tribunale federale, nelle sue motivazioni, ritiene che «la ricostruzione degli eventi così come rappresentata dal Sangiorgio… non è… condivisibile».
LA RICOSTRUZIONE. La storia, come ricostruita dalle indagini della Polizia postale, parte nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2015, quando Sangiorgio era l’unico operatore in servizio presso la sede di Catania della Croce Rossa. Secondo la Procura federale, il presidente provinciale Fip «utilizzando la linea wi-fi della sede della Croce Rossa di Catania, avrebbe inviato l’e-mail in questione, dopo aver creato un account riconducibile alla Sig.ra Cinzia Savoca, cui di fatto si sostituiva, in evidente violazione dei principi di lealtà e correttezza».
La difesa di Sangiorgio, sostenuta dall’avvocato Fabio Cantarella, sostiene che «chiunque si fosse trovato nei pressi della sede della Croce Rossa ed in possesso della password per accedere alla linea wi-fi, avrebbe potuto inviare la mail». La circostanza che qualcuno, dall’esterno della struttura, avesse avuto la password wi-fi e sapesse della presenza di Sangiorgio secondo il tribunale, «appare del tutto inverosimile, oltre che del tutto priva di elementi probatori». Nella giustizia sportiva, comunque, il tribunale segnala una decisione del Collegio di Garanzia del Coni che non implica la necessità di superare il ragionevole dubbio, come nel diritto penale.
L’AGGRAVANTE. L’applicazione dell’aggravante, infine, viene comminata in «violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni» e per aver commesso il fatto con «dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali».
LA DIFESA. «Faremo ricorso – aveva affermato l’avvocato Fabio Cantarella su “La Sicilia” del 21 maggio –, arriveremo fino al collegio di garanzia. La mannaia è stata pesante, la pena sportiva non ha mai superato quella penale, come accaduto per un ex allenatore della Nazionale. Il processo penale non è scontato, ci sono tanti fatti che s’intrecciano: un’altra denuncia è stata fatta per sostituzione di persona, per un’altra e-mail a Messina, ma è stata archiviata. Siamo sereni, dimostreremo che Sangiorgio è estraneo ai fatti. Mi sono opposto alla richiesta di parte civile dell’ex presidente regionale Antonio Rescifina (perché non si procede per diffamazione), mentre Cinzia Savoca si costituirà».
Roberto Quartarone
Twitter: @rojoazul86
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